Centri per l'impiego
Per Centro per l'impiego, si intende in Italia un ufficio della
Regione che gestisce a livello provinciale il mercato del lavoro,
monitorandolo. Tale Centro è l'erede dell'Ufficio di collocamento
ovvero le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego e il Collocamento
in Agricoltura (SCICA).
Le riforme avvenute a partire dalla metà degli anni novanta
hanno profondamente modificato le regole relative al mercato del
lavoro nonché i Servizi ad esso relativi. Il mutamento è iniziato
con la Legge Bassanini, la n. 59/1997, che ha modificato ampiamente
le precedenti strutture pubbliche. Con il D. Lgs. 23 dicembre 1997,
n. 469, attuativa della legge Bassanini, sono state istituiti,
pertanto, i Centri per l'impiego, destinati ad essere regolati da
apposita Legge regionale.
I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo Stato,
sono: in materia di collocamento dei lavoratori presso datori di
lavoro privati, compresi quelli agricoli, dello spettacolo,
domestici, non comunitari, a domicilio, ecc.; in materia di
lavoratori disabili, c.d. collocamento obbligatorio; in materia
di avviamento dei lavoratori vincitori di pubblico concorso, tranne
quelli delle Amministrazioni statali centrali; preselezione ed
incontro tra domanda e offerta di lavoro; iniziative per
incrementare il lavoro femminile; programmazione in materia di
mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, tirocini, ecc.
Diversa è invece la funzione della Direzione provinciale del
lavoro che rimane competente per le funzioni statali non conferite
alle Regioni. Infatti rimangono allo Stato:
vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli
Ispettori del Lavoro; conciliazione delle vertenze di lavoro,
svolta tramite le Commissioni presso le Direzioni Provinciali del
Lavoro; coordinamento del SIL, il Sistema Informativo Lavoro (di
cui si dirà); raccordo con gli organismi internazionali e
dell'Unione europea.
La Regione in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4,
mediante una Legge regionale istituisce i propri servizi regionali
per l'impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per
l'Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente
denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per
l'Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc. Di norma, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per
l'Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle Province, al fine di
rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4,
comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto
speciale, ovvero: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle
d'Aosta, nonché per le Province Autonome di Bolzano e Trento sono
fatte salve le speciali previsioni statutarie.
Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l'introduzione di
aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori.
Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, inzieme alla Riforma Biagi,
introduce la figura dei soggetti privati: le Agenzie per il lavoro.
L’introduzione di soggetti provati è dovuta a sollecitazioni
dell'Unione europea che aveva più volte sanzionato l'Italia innanzi
alla Corte di giustizia europea per il monopolio pubblico nel
collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in
regime di concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati
autorizzati.
Il Sistema Informativo Lavoro (SIL) Ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro viene
istituito il Sistema Informativo Lavoro, detto SIL dall'art. 11,
comma 1, del D. Lgs. n. 469/1997. Il SIL per espressa definizione
legislativa è costituito da "l'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware e software e di rete ai fini
dei compiti suindicati". Il SIL si avvale del Sistema Pubblico di
Connettività e del suo precursore la Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione, al fine di realizzare i compiti ed i servizi
istituzionali attraverso forme moderne.
Realizzazioni di tale proposito sono:
il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, in cooperazione
applicativa con i sistemi informatici del Ministero del lavoro;
la Borsa continua nazionale del lavoro; il sistema delle
Dimissioni volontarie, abrogato dal giugno 2008 (d.l. 25 giugno
2008, n. 112 conv. nella legge 9 agosto 2008, n. 133); il
sistema della comunicazione telematica del Prospetto Informativo
Collocamento Mirato, c.d.Prospetto disabili, ex art. 40, comma 4,
della legge 9 agosto 2008, n. 133.
Ricerca sul sito del Ministero per il Lavoro il centro per
l'impiego a te piú vicino cliccando QUI
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